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Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni sull’ISEE corrente

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2021, n. 203 è stato pubblicato il decreto MLPS 05 luglio 2021, recante “Disciplina delle modalità estensive dell’ISEE corrente”.

Il provvedimento prevede che, a decorrere dal 01 aprile di ciascun anno, l’ISEE corrente – in presenza di un ISEE in corso di validità – può essere presentato anche qualora l’Indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria.

L’ISEE corrente, così calcolato, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti.

In quest’ultimo caso l’ISEE è aggiornato entro i successivi due mesi.

Entro il 25 settembre p.v. sarà definito, su proposta dell’INPS, il modulo integrativo della DSU contenente le informazioni necessarie al calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale riferito all’anno precedente, con riferimento a ciascuno dei componenti del nucleo familiare.

Nel caso in cui l’INPS o l’Agenzia delle Entrate rilevino delle omissioni o difformità, il soggetto richiedente la prestazione può presentare un nuovo modulo DSU di richiesta dell’ISEE corrente, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate.

Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Clicca e collegati al sito della Gazzetta Ufficiale per saperne di più

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

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