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Pubblicato il Decreto MLPS/MEF sul tasso di disparità occupazionale uomo/donna per il 2020

In data 26 novembre 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto Interministeriale MLPS/MEF n. 371/2019 che individua – per l’anno 2020 – i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l’applicazione degli incentivi all’assunzione ex art. 4, commi 8-11, legge 92/2012.

Al riguardo, si ricorda che la cd. legge Fornero aveva previsto – in caso di assunzione a tempo determinato – un beneficio contributivo pari alla riduzione del 50% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro.
Se il contratto (dopo gli iniziali 12 mesi) fosse stato trasformato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva sarebbe spettata per ulteriori 6 mesi (qualora il contratto fosse stato instaurato da subito a tempo indeterminato, la riduzione contributiva sarebbe spettata per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione).

L’incentivo in commento spetta:

  • ai soggetti di età non inferiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi;
  • a donne di qualsiasi età.

Per le donne devono essere:

  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea;
  • “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” e con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (art. 2, punto 4, lett. f), del Regolamento UE n. 651/2014, annualmente individuate con decreto del MLPS e del MEF;
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Il Decreto interministeriale in commento definisce, per il 2020, i settori o le professioni caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (punto 2).

Scopri di più sul Decreto Interministeriale n. 371/2019.

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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