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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 101 “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”

Nella Gazzetta Ufficiale del 04 settembre 2019, n. 207 è stato pubblicato il decreto legge 03 settembre 2019, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali“.

Oltre alla nuova disciplina dei riders (già argomentata nell’articolo del 07 agosto 2019), il provvedimento in specie affronta le seguenti tematiche:

  • Dis-coll – l’indennità di disoccupazione per i lavoratori co.co.co., iscritti alla gestione separata INPS in via esclusiva è ora riconosciuta a condizione che sussista almeno 1 mese di contribuzione (e non più 3), nell’anno precedente la cessazione della collaborazione. Viene confermato, invece, il requisito di almeno 1 mese di contribuzione o di lavoro nell’anno di inizio disoccupazione. Per quanto riguarda la durata del sussidio, essa corrisponderà a tanti mesi pari alla metà di quelli con contributi accreditati da gennaio dell’anno precedente a quello di disoccupazione;
  • Gestione separata INPS – ai soggetti iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’indennità giornaliera di malattia, l’indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti degli stessi risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento o dell’inizio del periodo indennizzabile. L’attuale misura dell’indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%;
  • Fondo per il diritto al lavoro dei disabili – il Fondo in commento è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, secondo modalità da definirsi con apposito decreto;
  • Crisi industriali – al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti.

Il provvedimento in specie definisce alcuni aspetti inerenti:

  • alcune importanti crisi industriali in corso nel Paese (aree di crisi industriale complessa delle Regioni Sardegna e Sicilia, di Isernia e a tutela di imprese in crisi);
  • accesso agevolato di aziende edili in crisi al fondo salva opere.

In tal senso, viene previsto che le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà che prevedono nell’anno 2019 la riduzione concordata dell’orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione addizionale.

Scopri di più sul decreto legge n.101 3 settembre 2019, “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali“.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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