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Pubblicato un nuovo DPCM con ulteriori indicazioni sul cd. Coronavirus

Nella Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2020, n. 52 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 “.

Oltre ad ulteriori disposizioni inerenti le attività all’interno della cd. zona rossa (ed all’individuazione della cd. zona gialla), viene stabilito che la modalità di “lavoro agile” sia applicata IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti.

Con tale disposizione, pertanto, si avrà la possibilità di applicazione automatica dello smart working ad ogni rapporto di lavoro subordinato, fino al 15 marzo 2020.

Al riguardo:

  • l’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio;
  • nella procedura telematica (obbligatoria attraverso il sito cliclavoro.gov.it) devono essere fornite le seguenti informazioni:
  • Data sottoscrizione – coincidente alla data di inizio del periodo in smart working;
  • File accordo: un file PDF/A contenente una autodichiarazione dell’azienda nella quale sia presente un riferimento al DPCM citato e le informazioni anagrafiche (tra le quali il codice fiscale) del lavoratore coinvolto nella comunicazione;

L’INAILcon comunicato del 26 febbraio 2020 – ha ribadito che gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica.

Con l’entrata in vigore di questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, infine, cessa la vigenza di tutti quelli precedenti, adottati in attuazione del decreto legge 3 febbraio 2020, n. 6.

Per saperne di più clicca e leggi l’Atto sul sito della Gazzetta Ufficiale

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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