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Rimborso delle spese sostenute per la connessione internet nello smart working – l’intervento dell’AE

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 24 maggio 2021, n. 371 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile al rimborso spese che una Società istante intende riconoscere, ai propri dipendenti in smart working, per il costo della connessione internet.
Al riguardo, è stato precisato che se il costo relativo al traffico dati che la società intende rimborsare al dipendente non è supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, non sembra poter essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, rileverà fiscalmente nei confronti dei dipendenti, ex art. 51, comma 1, del TUIR.

L’AE ha, inoltre, specificato che nella misura in cui l’attivazione della connessione dati internet rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita, i predetti rimborsi sono deducibili, in quanto assimilabili alle spese per prestazioni di lavoro.

Clicca e leggi l’Articolo 51, comma 1 e articolo 95 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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