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Sgravio contributivo per i rapporti di lavoro nelle agenzie di viaggi e nei tour operator

L’INPS – con Messaggio del 06 luglio 2022, n. 2712 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale dovuta per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, di cui è parte il datore di lavoro operante nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.
Possono accedere al beneficio in commento tutti i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, da individuarsi nei datori di lavoro contraddistinti in materia di classificazione dei datori di lavoro, del codice ATECO appartenente alla divisione 79.

L’esonero in commento:

  • è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta;
  • necessita di preventiva autorizzazione della Commissione Europea, nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

In tal senso, la Commissione Europea – con decisione C(2022) 4384 final del 22 giugno 2022 – ha autorizzato la misura in commento, ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

La decontribuzione INPS è integrale, a valere sul 100% dei contributi previdenziali da versare (sono, quindi, esclusi i premi e la contribuzione INAIL).
L’esonero dal pagamento si applica fino ad un massimo di 5 mesi, anche non continuativi, compresi tra aprile e agosto 2022.
Il beneficio è fruibile entro il 31 dicembre 2022 e verrà riparametrato e applicato su base mensile.

Clicca e leggi il testo completo del messaggio.

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Pubblicato l’Avviso del Fondo Nuove Competenze (2-2)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con decreto del 10 ottobre 2024, pubblicato nella sez. “pubblicità legale” in data 26 novembre 2024 – ha reso note le disposizioni attuative della terza edizione del Fondo Nuove Competenze. Clicca qui per approfondire In data

Pubblicato l’Avviso del Fondo Nuove Competenze (1-2)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con decreto del 10 ottobre 2024, pubblicato nella sez. “pubblicità legale” in data 26 novembre 2024 – ha reso note le disposizioni attuative della terza edizione del Fondo Nuove Competenze. Clicca qui per approfondire In data

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    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.