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Siglato il CCNL definitivo delle Agenzie di somministrazione

In data 15 ottobre 2019 è stato sottoscritto – tra Assolavoro, Assosomm, Felsa Cisl, NidiL Cgil, Uiltemp – il testo definitivo del rinnovo del CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro (la cui ipotesi di accordo era stata siglata il 21 dicembre 2018).

Il nuovo contrattoche scadrà il 31 dicembre 2021 – prevede, tra le novità più rilevanti, un diritto “mirato” alla formazione e alla riqualificazione professionale a vantaggio dei lavoratori con almeno 110 giornate di occupazione alle spalle e disoccupati da almeno 45 giorni: tali soggetti potranno rivolgersi a un’ApL ed avere “lezioni” personalizzate pari a un valore massimo di € 4.000.
Per le Agenzie, poi, scatterà un incentivo annuale di € 1.000 (per un massimo di tre anni) in caso di assunzioni a tempo indeterminato.
Aumentata, inoltre, fino ad € 800 (rispetto ai precedenti € 750) l’indennità di disponibilità prevista per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, per i periodi in cui non prestano attività presso le aziende utilizzatrici.

Da un punto di vista normativo, il nuovo CCNL ha apportato una serie di correttivi al cd. decreto dignità, tra cui il “regime transitorio” prevedendo che tutti i periodi di lavoro a tempo determinato stipulati tra ApL e lavoratore somministrato vengano conteggiati per un massimo di 12 mesi nell’arco temporale di 5 anni (gennaio 2014 – dicembre 2018).
Il CCNL è, inoltre, intervenuto anche sulla successione dei contratti a tempo determinato tra ApL e lavoratore, introducendo due limiti di durata:

  • nell’ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore la durata massima della successione è fissata in 24 mesi (eccetto diverso limite individuato nel CCNL applicato dall’utilizzatore);
  • nell’ipotesi, invece, di somministrazione su diversi utilizzatori la successione dei contratti di lavoro a tempo determinato tra ApL e lavoratore non può superare la somma complessiva di 48 mesi.
  • Confermato, infine, il regime delle proroghe: sei proroghe per ogni singolo contratto nell’arco dei 24 mesi. Per talune tipologie di lavoratori (ad esempio gli svantaggiati), ovvero qualora il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda un diverso limite di durata, il numero delle proroghe per ogni singolo contratto è elevato a otto.

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      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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