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Siglato il Protocollo con le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Comunicato del 30 giugno 2022 – ha reso nota l’avvenuta stipula del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi, sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza (in particolare il 14 marzo 2020, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021), sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

Di seguito, le novità introdotte:

  • Informazione – il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo delle mascherine per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio;
  • Controllo della temperatura – i lavoratori, prima dell’accesso al luogo di lavoro potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
  • Appalti – In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente. L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni;
  • Pulizia e sanificazione – il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Deve inoltre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo. In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata;
  • Igiene personale – il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili. Il personale è tenuto a lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone.
  • Mascherine – il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo, anche se attualmente sono obbligatorie solo per alcuni settori come trasporti e sanità. Il datore di lavoro, su indicazione del medico competente o del RSPP, per specifiche mansioni e contesti lavoratori, individua i gruppi di lavoratori che sono tenuti ad indossare le mascherine FFP2, con particolare attenzione ai soggetti fragili;
  • Gestioni spazi comuni – l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi. Il datore di lavoro deve provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. Il datore di lavoro deve anche garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack;
  • Ingressi – il datore di lavoro deve favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa). Inoltre deve dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;
  • Gestione persona sintomatica in azienda – nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. La persona sintomatica deve essere subito dotata, ove già non lo fosse, di mascherina FFP2;
  • Sorveglianza sanitaria – devono essere ripristinate le visite mediche previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento. Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19. Il medico competente deve attuare la sorveglianza sanitaria eccezionale attualmente prorogata al 31 luglio 2022;
  • Lavoro agile – attualmente lo smart working semplificato (quello senza accordo individuale) è prorogato al 31 agosto 2022;
  • Lavoratori fragili – le parti sociali chiedono la proroga al 31 dicembre 2022 delle misure per i lavoratori fragili (diritto allo smart working fino al 31 luglio 2022 oppure assenza dal lavoro equiparata a ricovero ospedaliero per chi non può svolgere l’attività a distanza fino al 30 giugno 2022).

Clicca e leggi il comunicato.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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