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Siglato tra Governo e parti sociali il Protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto del COVID-19

In data 14 marzo 2020 è stato siglato – tra Governo e Cgil, Cisl e Uil e le altre associazioni datoriali – un “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Di seguito i punti oggetto del Protocollo in commento:

  • Obbligo di informare i dipendenti e chiunque entri in azienda sulle disposizioni delle Autorità, consegnando o pubblicando all’ingresso depliants contenenti informazioni tra qui l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 gradi) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
  • Possibilità di sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea.
  • Disciplinare le modalità di accesso in azienda di fornitori o personale esterno, individuando procedure di ingresso, transito e uscita.
  • Assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
  • Obbligare le persone presenti in azienda ad adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e mettere a disposizione idonei mezzi detergenti. Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi.
  • Disporre che l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi venga contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone. Provvedere alla sanificazione degli spogliatoi e garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
  • Disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dove è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working.
  • Favorire orari di ingresso e/o uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
  • Disporre che gli spostamenti all’interno del sito aziendale siano limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni datoriali.
  • Gestire la persona sintomatica in azienda. In particolare, nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale. Si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei locali. L’azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 e collabora per la definizione degli eventuali «contatti stretti».
  • Disporre che la sorveglianza sanitaria prosegua rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute.
  • Costituire un comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle RSA e del RLS.

Clicca qui e visita il sito del Governo per saperne di più.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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