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Somme erogate a titolo di anticipazione NASpI e sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa

L’INPS – con Circolare del 26 novembre 2021, n. 178 – ha fornito le istruzioni amministrative per l’attuazione dell’art. 1, comma 12, legge n. 160/2019, in materia di esenzione ai fini fiscali delle somme erogate a titolo di anticipazione NASpI, in un’unica soluzione, per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
I lavoratori che intendano richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione NASpI per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sono tenuti, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, ad allegare alla domanda di anticipazione i seguenti documenti:

  • attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
  • stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47, DPR n. 445/2000, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.

I lavoratori sono tenuti ad allegare, in sede di presentazione della domanda di anticipazione NASpI, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui si attesta di destinare l’intero importo che verrà erogato a titolo di anticipazione NASpI al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine utile alla presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.

Nell’ipotesi in cui il beneficiario della prestazione NASpI in forma anticipata si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato nel periodo teorico di spettanza della prestazione è tenuto alla restituzione dell’intero importo percepito a titolo di anticipazione, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia stato instaurato con la società cooperativa della quale ha sottoscritto una quota.
Al riguardo, l’INPS fa presente che, nel caso in cui l’assicurato che ha percepito la NASpI in forma anticipata per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una società cooperativa instauri, prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI, un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro diverso dalla cooperativa di cui ha sottoscritto una quota, questi è tenuto alla restituzione dell’intera somma percepita a titolo di anticipazione NASpI.

Leggi il testo completo del Circolare n° 178 del 26-11-2021

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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