Viale Castrense, 8 - 00182 Roma (RM)
Via Pignatelli Aragona, 82 - 90141 Palermo (PA)

+39 06 70702121
+39 342 6488903

apl@solcosrl.it

Definiti dall’ANPAL i criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità

In data 13 dicembre 2019 l’ANPAL ha reso noto che il Comitato per i ricorsi di condizionalità ha adottato – con Delibera n. 54/2019 – il documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150”.

Al riguardo, possono ritenersi valide solo le convocazioni del soggetto disoccupato effettuate con raccomandata AR oppure via PEC (quelle effettuate con altri mezzi non garantiscono certezza giuridica di avvenuta conoscenza).

Nel caso in cui il disoccupato non si presenti alla convocazione, il provvedimento sanzionatorio del CPI dovrà contenere l’informativa con i termini e le modalità per la presentazione del ricorso, che decorrono dalla data di notifica del provvedimento stesso. Se il provvedimento non è stato notificato, il termine per la presentazione del ricorso decorrerà a partire dal giorno in cui il ricorrente ne è venuto a conoscenza.

L’assenza alla convocazione potrà essere ritenuta lecita solo in presenza di una delle seguenti situazioni:

  • documentato stato di malattia o infortunio;
  • servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
  • stato di gravidanza per i periodi di astensione previsti dalla legge;
  • citazioni in tribunale;
  • gravi motivi familiari documentati e certificati;
  • casi di limitazione legale della mobilità personale;
  • ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore.
  • Vai sul sito ANPAL per leggere il documento

    Condividi:

    Ti potrebbero interessare:

    occupazione giovanile

    Migliorano i dati sull’occupazione giovanile, ma la strada è ancora lunga

    Negli ultimi giorni l’Istat ha reso pubblici i dati relativi all’occupazione giovanile, informandoci che sta crescendo in maniera significativa. Di riflesso, cresce il tasso di occupazione complessivo. Come sappiamo – ed è questa una caratteristica tutta italiana – la disoccupazione si annida in particolar modo

    fondo innova

    Al via l’operatività del fondo interprofessionale Fondo Innova

    L’INPS – con Messaggio del 17 aprile 2024, n. 1516 – ha illustrato le modalità operative per l’adesione dei datori di lavoro al nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua denominato “Fondo INNOVA”. Fondo Innova – costituito a seguito dell’accordo interconfederale sottoscritto in

    Contattaci

      Sicilia

      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

      QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

      L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

      A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

      A carico dell’azienda ospitante.

      Lazio

      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

      QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

      L’indennità mensile è di 800 euro.

      A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

      A carico dell’azienda ospitante.

      Abruzzo

      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

      QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

      L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

      A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

      A carico dell’azienda ospitante.