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Gli aiuti della Regione Lazio per l’imprenditoria dei giovani agricoltori

aiuti giovani agricoltori

La Regione Lazio – con Determinazione Dirigenziale n. G04351 del 17 aprile 2024 – ha pubblicato l’Avviso finalizzato a favorire il ricambio generazionale nella gestione delle imprese agricole attraverso la corresponsione di un premio (start-up) per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in una azienda agricola.

L’insediamento è limitato ai giovani agricoltori in possesso di un’azienda agricola di dimensione economica minima, in termini di Produzione Lorda Standard (PLS), non inferiore ad € 15.000,00 ridotta ad € 10.000,00 nel caso di aziende ricadenti in zone montane come individuate e classificate in applicazione della regolamentazione comunitaria, e comunque con una PLS non superiore ad € 250.000.

beneficiari

Sono soggetti beneficiari i giovani agricoltori con età compresa tra 18 anni compiuti e i 40 anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda di sostegno, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola di adeguate dimensioni economiche, in possesso di una propria posizione fiscale e previdenziale e di adeguate qualifiche e competenze professionali e che realizzano un Piano di Sviluppo Aziendale.

L’insediamento si intende perfezionato qualora il giovane si è “insediato come capo unico dell’azienda” dopo averne acquisito la disponibilità, aver aperto la partita IVA in campo agricolo, essersi iscritto alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato (codice ATECO 01) ed aver, infine, ultimato la procedura per la regolarizzazione della posizione previdenziale (INPS) ottenendo l’iscrizione definitiva. I suddetti giovani agricoltori possono insediarsi come titolari di un’impresa individuale o in una società agricola (di persone, capitali o cooperativa), di nuova costituzione, con le caratteristiche previste dal decreto legislativo 99/2004 e ss.mm.ii.

Per data di primo insediamento si intende la data di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA) con codice ATECO 01, che deve essere effettuata prima della presentazione della domanda di sostegno e, comunque, non prima dei 24 (ventiquattro) mesi antecedenti alla pubblicazione del presente bando pubblico.

il beneficio

Il premio concesso per l’insediamento viene così modulato:

  • € 50.000 per insediamenti in zona ordinaria;
  • € 70.000 per insediamenti in zona svantaggiata.
zone svantaggiate

Per zone svantaggiate montane debbono intendersi quelle della Direttiva 75/268/CEE, mentre per le altre zone svantaggiate debbono essere presi in considerazione i comuni individuati nella nuova delimitazione approvata con D.M. 6277 del 08/06/2020. Si veda allegato “Nuova delimitazione ANC” al PSR 2014-2022.

Per beneficiare della maggiorazione del premio per le zone montane e svantaggiate l’azienda ove avviene l’insediamento deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

  • la prevalenza (51%) della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) deve ricadere in zona montana o svantaggiata.
  • la prevalenza (51%) delle PLS deve essere riconducibile a colture ricadenti in superfici
  • montane o svantaggiate;
  • il centro aziendale deve essere ubicato in zona montana o svantaggiata.

Il premio sarà corrisposto obbligatoriamente in due rate, di cui la prima rappresenta il 70% e la seconda il restante 30% dell’importo.

pagamenti

Il pagamento della prima rata è subordinato alla presentazione della documentazione ritenuta valida per la dimostrazione dell’avvio del Piano di Sviluppo Aziendale entro i nove mesi dalla decisione individuale di concedere l’aiuto (atto di concessione).

Il pagamento della seconda e ultima rata, acquisito lo status di “agricoltore attivo”, è subordinato:

  • alla corretta e completa attuazione del piano di sviluppo aziendale, che deve avvenire entro il termine di 36 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del premio;
  • al possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali;
  • all’ottenimento dell’iscrizione definitiva all’INPS;
  • all’ottenimento della qualifica di IAP o CD.

La presentazione della domanda di sostegno deve avvenire entro le ore 23,59 del 17 giugno 2024.

La presentazione della domanda di sostegno deve avvenire tramite l’esclusivo utilizzo dell’apposita procedura informatica utilizzando la funzionalità on line collegandosi al portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) al seguente indirizzo http://www.sian.it.

Prima della presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve provvedere a costituire od aggiornare il Fascicolo unico aziendale.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione, previa delega, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

 

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.