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I chiarimenti dell’INL sulla tracciabilità delle retribuzioni erogate ai richiedenti asilo

A decorrere dal 01 luglio 2018, sussiste il divieto per le aziende di pagare la retribuzione in contanti a dipendenti, collaboratori e soci lavoratori di cooperativa.

La finalità del provvedimento in specie attiene ad una maggiore trasparenza nella corresponsione degli emolumenti ai lavoratori (ciò a tutela dei diritti dei lavoratori stessi), nonché al fine di contrastare il fenomeno dell’economia sommersa attraverso la corresponsione di valori con modalità di pagamento tracciabili.

I rapporti di lavoro interessati dalla norma in commento sono praticamente tutti, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione, sia essa autonoma o subordinata.

Al riguardo, rientrano in tale disposizione anche:

  • i rapporti di lavoro instaurati, in qualsiasi forma, dalle cooperative con i propri soci;
  • i rapporti di lavoro intermittenti;

Gli unici rapporti di lavoro esclusi dalle disposizioni in commento sono:

  • i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni;
  • i rapporti di lavoro domestico (e quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale).

Per tali rapporti, invece, rimane in vigore esclusivamente il divieto al trasferimento di denaro contante qualora sia di importo pari o superiore ad € 3.000. Infatti, il trasferimento superiore a tale limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati (in caso di violazione alla presente disposizione, il legislatore prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 ad € 50.000).

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 05 giugno 2019, prot. n. 5293 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori richiedenti asilo in attesa della formalizzazione del permesso di soggiorno.

Al riguardo, l’INL – nel richiamare la circolare che l’ABI del 19 aprile 2019, in cui vengono forniti chiarimenti in ordine agli obblighi di identificazione della clientela previsti in occasione dell’apertura di un conto di base da parte dei richiedenti asilo – ha ribadito che è sanzionabile il datore di lavoro che abbia corrisposto ai lavoratori richiedenti asilo la retribuzione in contanti in attesa della formalizzazione del permesso di soggiorno.

In caso di violazione di tale obbligo trova applicazione una sanzione amministrativa da € 1.000 ad € 5.000, non diffidabile.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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