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INAIL: definiti i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi

L’INAIL – con Circolare del 9 maggio 2019, n. 11 – ha reso noti i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi relativamente all’anno 2019.
Gli importi calcolati dall’Istituto si applicano sia alla generalità dei lavoratori dipendenti che – sulla base di quanto riportato nelle apposite tabelle – alle altre categorie di lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché agli artigiani e altri lavoratori autonomi.

Per la generalità dei lavoratori dipendenti, inclusi i soci di cooperative e gli addetti al lavoro agile, è previsto che, se la retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori subordinati, è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all’importo più̀ elevato tra i due.

Il limite minimo di retribuzione è pari, per il 2018, ad:

  • € 48,74 giornalieri;
  • € 1.267,24 mensili.


Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero gli operai agricoli, per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari ad € 43,35.
In particolare, in riferimento all’anno 2019, il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive viene riportato in allegato alla circolare in oggetto, a seconda della tipologia di dipendente e di settore di appartenenza: tali minimi sono stati adeguati, ove inferiori, ad € 48,74.

Con riferimento alla retribuzione convenzionale, il limite minimo giornaliera è pari, per l’anno 2019, ad € 27,07.
I limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali, sono pari ad:

  • € 48,74 senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera;
  • € 27,07 se è previsto uno specifico limite di giornaliera.


Per i lavoratori a domicilio è previsto il limite minimo di retribuzione giornaliera che varia è pari per l’anno 2018 ad € 27,07.
Con riferimento ai familiari partecipanti all’impresa familiare, dal 01 luglio 2018, l’imponibile giornaliero è pari ad € 54,58 mentre quello mensile è fissato ad € 1.364,48.

Infine, per i lavoratori parasubordinati, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’INIAL, pari rispettivamente ad:

  • € 1.364,48
  • € 2.534,03 mensili.


Scopri di più sui limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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