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INPS – la nuova utility per la verifica dei requisiti per gli incentivi alle assunzioni

L’INPS – con Messaggio del 09 maggio 2019, n. 1784 – ha ricordato che, allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti necessari alla fruizione degli incentivi ex lege n. 205/2017 (assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in capo al lavoratore alla data della prima assunzione incentivata), ha realizzato un’apposita utility, attraverso la quale i datori di lavoro e i loro intermediari previdenziali, nonché i medesimi lavoratori, possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi dati interne ed esterne, le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 01 gennaio 2018 ovvero a decorrere dalla predetta data.

A decorrere dal 2018, infatti, attraverso l’utilizzo di tale utility, gli interessati – una volta indicato il codice fiscale del lavoratore – possono conoscere se lo stesso abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato.

Tale procedura restituisce, con evidenza separata, il riscontro (SI/NO) risultante sulla base dell’analisi delle informazioni desumibili:

  • dalle dichiarazioni contributive in possesso dell’Istituto e quello desumibile dalle comunicazioni obbligatorie;
  • dalle banche dati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell’ANPAL (Unilav/Unisomm).

Ora l’INPS – con il Messaggio n. 1784/2019 – rende noto che la procedura è stata opportunamente aggiornata al fine di rilevare le informazioni necessarie alla valutazione riguardante la portabilità dell’esonero: nel caso di precedente fruizione dell’esonero strutturale, fornisce specifica evidenza dei periodi di paga mensili in cui vi è stata effettiva fruizione dell’agevolazione.

Nel caso in cui il lavoratore sia stato già assunto con l’agevolazione strutturale di cui alla legge n. 205/2017, la procedura indica i periodi di fruizione dell’agevolazione medesima al fine del calcolo dell’eventuale periodo residuo di esonero spettante.

Le aziende interessate potranno così individuare l’eventuale spettanza, per la riassunzione del lavoratore, di un periodo residuo di agevolazione.
Il riscontro fornito non ha, comunque, valore certificativo.

Scopri di più dal sito dell’Inps sull’Utility per la verifica dei requisiti per il diritto all’esonero contributivo.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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