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I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate su redditi da lavoro dipendente e fringe benefit (1-2)

Chiarimenti fringe benefit

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 7 marzo 2024, n. 5 – ha fornito le istruzioni operative in merito alle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla legge n. 213/2023 e dal decreto-legge n. 145/2023).

Con riferimento ai fringe benefit ed alle somme rimborsate o erogate dai datori di lavoro, l’AE ha ricordato che per il periodo d’imposta 2024, il limite di esenzione dei fringe benefit è stato fissato:

  • ad € 1.000,00 per la generalità dei dipendenti
  • ad € 2.000,00 per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.

In entrambe le ipotesi, sono esenti, entro i suddetti limiti, anche i pagamenti e/o i rimborsi delle bollette di gas, corrente e acqua, nonché i pagamenti e/o rimborsi delle spese per l’affitto della prima casa ovvero gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
I lavoratori che ritengono di essere nelle condizioni per l’applicazione della soglia maggiorata, sono tenuti a produrre una dichiarazione al datore di lavoro, con indicazione del codice fiscale dei figli.

SUPERAMENTO DEI LIMITI

Il superamento dei limiti di non imponibilità comporta l’assoggettamento a tassazione (ed a contribuzione) dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’
art. 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

RISCATTO PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE

Quanto al riscatto periodi non coperti da contribuzione, viene precisato che in via sperimentale per il biennio 2024 -2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’INPS, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 213/2023 compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato.

Previste, poi, specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi. Il dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere del riscatto utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore.
In tal caso, i contributi versati per suo conto non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente.

 

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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