La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con risposta ad Interpello del 28 maggio 2019, n. 4 promosso dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla tenuta della documentazione sanitaria in un data base aziendale.
Al riguardo, è stato ricordato che:
- l’art. 25, Dlgs. n. 81/2008 prevede che il medico competente “istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria”. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico stesso;
- l’art. 53, DLgs. n. 81/2008 stabilisce che “È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo” e che tale documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del Dlgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.
E’, pertanto, lecito custodire i dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori in un data base aziendale, purché l’accesso sia consentito solo al medico competente (previo accordo con il datore di lavoro), mentre dovrà essere preclusa al datore di lavoro e all’amministratore di sistema.
Ovviamente, il medico competente dovrà rispettare il segreto professionale e la tutela della privacy.
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