L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 10 giugno 2019, prot. n. 5398 – ha fornito alcuni chiarimenti riguardo il distacco transnazionale di lavoratori da parte di un’impresa stabilita in altro Stato della UE in favore di una propria unità produttiva ubicata in Italia.
Com’è noto, il Dlgs. n. 136/2016 prevede che, nelle ipotesi in cui il distacco non risulti “genuino“, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
La norma, dunque, prevede che i soggetti da “punire” siano due:
- l’impresa distaccante;
- il soggetto distaccatario.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con la Nota in commento – ha ricordato che l’unità produttiva di una determinata impresa può considerarsi autonoma sede secondaria, nei confronti della quale contestare illeciti e adottare relativi provvedimenti sanzionatori, solo nella misura in cui costituisca un distinto centro di responsabilità.
Pertanto, la sede secondaria di una compagine aziendale può configurarsi come distinto soggetto giuridico qualora risulti iscritto nel registro delle imprese e identificato in Italia tramite un proprio rappresentante legale.
Ciò non si verifica, invece, nell’ipotesi in cui la sede secondaria/unità produttiva costituisca un mero ufficio di rappresentanza, con funzioni esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato, o che svolga, ad esempio, un’attività preparatoria all’apertura di una filiale operativa.
Qualora, dunque, ci sia coincidenza tra distaccante e distaccatario dal punto di vista giuridico (poiché è la medesima azienda che invia i lavoratori presso una propria unità locale) si applicherà una sanzione unica.
Tale sanzione sarà irrogata all’unico soggetto dotato di personalità giuridica, cioè il distaccante.