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Pubblicato da FAPI l’Avviso n. 1-2025 (2-2)

Possono presentare domanda di ammissione al contributo finanziario del FAPI:

  • imprese o consorzi di impreseche alla data di presentazione del Piano siano aderenti cioè iscritte al FAPI e che si impegnino a mantenerne l’iscrizione per almeno 24 mesi pena la revoca del contributo;
  • reti di concessionari legate a marchi, che erogano formazione tecnica ai propri dipendenti, aderenti al FAPI e con almeno il 15% dei lavoratori della rete coinvolti nei progetti formativi;
  • reti di formazione e/o agenzie formativeaccreditate presso la Regione di pertinenza del Piano, su incarico formale delle aziende beneficiarie;
  • associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo(ATS) composte da imprese, enti di formazione, università e istituti di istruzione superiore, con il capofila accreditato presso la Regione di riferimento. Le ATI/ATS devono essere costituite specificamente per la realizzazione dei Piani finanziati dall’Avviso;
  • enti nazionali previsti dai CCNL di settoreper la formazione professionale e continua.

 

Le aziende beneficiarie degli interventi devono risultare iscritte al FAPI alla presentazione della domanda di contributo.

L’adesione al FAPI dovrà essere dichiarata con apposita autocertificazione del Legale Rappresentante dell’azienda beneficiaria ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si impegna altresì, pena la revoca del contributo, a mantenere l’iscrizione al FAPI per almeno ventiquattro mesi a far data dalla presentazione online del piano e comunque fino alla chiusura amministrativa in caso si superino i ventiquattro mesi.

 

Sono destinatari degli interventi formativi lavoratori/trici dipendenti da imprese aderenti e versanti al FAPI per i quali esista l’obbligo del versamento all’INPS del contributo integrativo, ex art. 25, legge n. 845/1978.

Nel dettaglio, sono beneficiari:

  • lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato;
  • lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato;
  • lavoratori/trici temporaneamente sospesi per crisi congiunturale; riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività;
  • lavoratori/trici assunti con qualifica di apprendista;
  • soci lavoratori di cooperative;
  • lavoratori/trici con contratti a progetto a rischio di perdita del posto di lavoro;
  • i titolari delle microimprese.

 

I piani devono essere redatti e trasmessi per via telematica al FAPI tramite l’apposito applicativo informatizzato disponibile on-line sul sito del fondo all’indirizzo www.fondopmi.it

La data di presentazione coincide con la data di effettiva e definitiva chiusura della procedura di inserimento on line. La data è elemento determinante ai fini dell’ammissibilità alla valutazione.

La procedura di presentazione online è aperta dal 20 marzo 2025, ore 10.00 fino ad esaurimento risorse e comunque non oltre il 12 dicembre 2025, ore 12.00.

Dopo tale termine la procedura di presentazione online sarà chiusa.

Contestualmente all’invio online del piano ed entro la stessa data, il proponente deve inviare viaPEC al FAPI la documentazione richiesta.

 

L’elenco della documentazione da inviare in copia al Fondo e sottoscritta dal Legale rappresentante in autocertificazione è:

  1. domanda di contributo finanziario;
  2. CAR – Registro Aiuti di Stato;
  3. lettera di incarico/affidamento delle imprese beneficiarie. Il documento originale deve essere conservato presso l’Attuatore.
  4. copia del cassetto previdenziale delle imprese beneficiarie (o titolo equivalente);
  5. dichiarazione di accettazione della convenzione;
  6. dichiarazione di intenti alla costituzione di ATI/ATS, sottoscritta in originale dai Rappresentanti legali del capofila e dei partner indicati;
  7. dichiarazione di condivisione e approvazione del piano PP.SS. (con allegato l’elenco dei progetti costituenti il piano), sottoscritta dai rappresentanti delle parti sociali;
  8. dichiarazione di non aver richiesto i già menzionati finanziamenti o di non averli avuti approvati ovvero di formale rinuncia agli stessi, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
  9. Copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante in allegato ai documenti per i quali è richiesto.
  10. eventuale documentazione attestante il processo di innovazione in essere.
  11. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa rispetto al numero di dipendenti in essere nell’azienda al momento della presentazione.
  12. dichiarazione incentivo a cura dell’attuatore.

 

Solo per le linee c) e d) è esclusa la documentazione dei punti 1, 5, 6, 7 essendo già inviata mediante il piano quadro.

Clicca qui per saperne di più

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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