La Cassazione – con sentenza del 17 giugno 2019, n. 16176 – ha affermato che la lavoratrice madre che si dimette durante l’anno dell’adozione del figlio, ha diritto a fruire l’indennità di preavviso, indipendentemente dalle motivazioni delle dimissioni (nel caso in specie, aver trovato un nuovo datore di lavoro).
Nel dettaglio, sia il primo che il secondo grado di giudizio avevano dato ragione alla lavoratrice, sostenendo che la ratio della norma (art. 55, commi 1 e 3, Dlgs. 151/2001) è quella di prevedere tale indennizzo in funzione dell’indispensabile cura della prole, ritenuta dalla lavoratrice stessa incompatibile con la conservazione del posto di lavoro sino a quel momento occupato.
Non sono, dunque, consentite valutazioni riguardo alla maggiore o minore vantaggiosità di scelte lavorative alternative attuate dalla dipendente in esito alle dimissioni.
Anche la Suprema Corte ha confermato i precedenti interventi dei giudici, ribadendo che in caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto alle indennità previste dalla legge o dal contratto in caso di licenziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni (e, quindi, anche nell’ipotesi in cui esse risultino preordinate all’assunzione della lavoratrice alle dipendenze di un altro datore di lavoro).