L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 25 giugno 2019, n. 205 – ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di detassazione dei premi di risultato.
Al riguardo, viene ricordato che, ex legge n. 208/2015, i lavoratori dipendenti del settore privato (con redditi di lavoro dipendente nell’anno precedente non superiori ad € 80.000) hanno la possibilità di fruire di un beneficio fiscale, consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% per i premi di risultato non superiori ad € 3.000 annui.
Il requisito obbligatorio per l’accesso al regime agevolativo è la sottoscrizione di un accordo di II° livello (aziendale o territoriale), firmato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: tale accordo dovrà prevedere uno stretto collegamento tra il premio da erogare e gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione da ottenere.
La misurazione dei suddetti obiettivi, la modalità di sottoscrizione e di comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è declinata nel Decreto MLPS 25 marzo 2016.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento in specie, l’AE ha precisato che nella detassazione dei premi di risultato, il requisito incrementale – rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso – costituisce una caratteristica essenziale dell’agevolazione.
Non è sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di II° livello sia raggiunto, dal momento che è, altresì, necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.
Scopri di più sulla detassazione dei premi di risultato dal sito dell’Agenzia delle Entrate.