Viale Castrense, 8 - 00182 Roma (RM)
Via Pignatelli Aragona, 82 - 90141 Palermo (PA)

+39 06 70702121
+39 342 6488903

apl@solcosrl.it

Le novità sul bonus per le lavoratrici madri e sui contratti a termine

mamma con due bambini piccoli

Nella Gazzetta Ufficiale del 09 agosto 2025, n. 184 è stata pubblicata la legge 8 agosto 2025, n. 118, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n.  95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”.

 

Nel dettaglio, l’art. 6 riscrive, per il solo anno 2025, la disciplina del bonus mamme 2025 previsto dalla legge di Bilancio 2025 ed aumenta la dote destinata all’intervento: ai 300 milioni di euro stanziati dalla legge n. 207/2024, sono aggiunti ulteriori 180 milioni, per un totale di 480 milioni euro.

Secondo la nuova disposizione, il bonus spetta alle lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali (di cui al D.lgs. n. 509/1994 e al D.lgs. n. 103/1996) e la gestione separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995):

  • con due figli e titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua;
  • con più di due figli, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Con il nuovo regime valido per il 2025 cambia la modalità di erogazione del bonus: mentre nella precedente versione l’agevolazione era sotto forma di parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in base alla nuova disciplina l’agevolazione consiste in un contributo pari a 40 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, riconosciuto dall’INPS.

Il bonus sarà totalmente esente da contributi previdenziali e fiscali e sarà riconosciuto:

  • per le lavoratrici madri con due figli: fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio;
  • per le lavoratrici madri con almeno tre figli: fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.

Dal 2026, si tornerà all’esonero contributivo parziale previsto dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 219, legge n. 207/2024).

Il beneficio spetta alle lavoratrici (dipendenti e autonome) madri di due o più figli, la cui retribuzione o il cui reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di € 40.000 su base annua, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (a decorrere dall’anno 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo).

Per le lavoratrici con contratto a tempo indeterminato madri di tre o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni), anche nel 2025, resta confermato l’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), che, ai sensi della medesima disposizione, trova applicazione fino al 31 dicembre 2026.

 

Nella tabella che segue, il dettaglio delle misure in commento:

 

 

Relativamente ai contratti a termine, la legge di conversione del decreto Economia (D.L. n. 95/2025) interviene sulla lett. b) dell’art. 19, Dlgs. n. 81/2015 estendendo fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di individuare direttamente nel contratto di lavoro esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi.

Com’è noto, tale possibilità era prevista, sempre e solo nel caso in cui i contratti collettivi non abbiano individuato apposite causali, fino al 31 dicembre 2025.

Clicca qui per saperne di più

 

Condividi:

Ti potrebbero interessare:

Contattaci

    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.