In GU le novità sulla legittima fruizione di benefici normativi e contributivi

Nella Gazzetta Ufficiale del 08 luglio 2026, n. 156 è stato pubblicato il decreto MLPS 22 giugno 2026, recante “Individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Al riguardo, il provvedimento in specie individua le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese quelle afferenti alla tutela delle condizioni di lavoro nonché alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che costituiscono causa ostativa alla fruizione dei benefici normativi e contributivi.

L’adozione del provvedimento dà attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006 (come modificato dall’art. 29, decreto-legge n. 19/2024), il quale ha demandato al Ministero del Lavoro l’individuazione delle violazioni che, ove definitivamente accertate, precludono al datore di lavoro l’accesso alle agevolazioni normative e contributive previste dall’ordinamento.

Ai fini della perdita dei benefici, il decreto MLPS 22 giugno 2026 ha precisato che le violazioni assumono rilevanza esclusivamente qualora siano accertate con provvedimenti divenuti definitivi, quali sentenze passate in giudicato ovvero ordinanze-ingiunzione adottate ai sensi dell’art. 18, legge n. 698/1981.

Non costituiscono, viceversa, causa ostativa alla fruizione delle agevolazioni le violazioni per le quali il procedimento penale si sia estinto:

  • a seguito dell’adempimento della prescrizione obbligatoria prevista dagli artt. 20 e ss., Dlgs. n. 758/1994, nonché dall’art. 15, Dlgs. n. 124/2004;

ovvero

  • mediante oblazione, ex artt. 162 e 162-bis del codice penale.

Nell’Allegato A al Decreto Ministeriale, sono individua le disposizioni la cui violazione determina la perdita dei benefici normativi e contributivi, indicando, per ciascuna fattispecie, il corrispondente periodo di esclusione dalla fruizione delle agevolazioni, graduato in misura proporzionale alla gravità dell’illecito definitivamente accertato.

Violazione Norma Periodo di non regolarità
Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro Articolo 437 c.p. 24 mesi
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Articolo 589, comma 2, c.p. 24 mesi
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Articolo 603-bis c.p. 24 mesi
Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Articolo 590, comma 3, c.p. 18 mesi
Violazioni di specifiche disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1) Omessa valutazione di tutti i rischi con elaborazione del DVR

2) Omessa nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

3) Omessa valutazione dei rischi nelle aziende industriali a rischio rilevante, centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende con fabbricazione o deposito di esplosivi, strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori e altre attività individuate dalla legge

4) Mancata adozione delle misure di emergenza, primo soccorso e gestione delle emergenze; omessa cooperazione prevista nei casi indicati dalla legge

5) Omessa verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi

6) Omessa informazione ai lavoratori; omessa formazione e addestramento; omessa designazione degli addetti antincendio e primosoccorso; violazione degli obblighi informativi previsti

7) Omessa nomina del medico competente nei casi previsti; mancata fornitura dei DPI; mancata richiesta dell’osservanza delle norme ai lavoratori; omessa cooperazione e coordinamento negli appalti; mancata convocazione della riunione periodica; ulteriori obblighi previsti dalla lettera d)

8) Accesso e lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati senza le condizioni di sicurezza richieste

9) Mancato rispetto degli obblighi generali relativi ai luoghidi lavoro; lavori in locali sotterranei o semi-sotterranei fuori dai casi consentiti

10) Mancata comunicazione all’organo di vigilanza dei dati relativi ai luoghi di lavoro

11) Omessa valutazione dei rischi elettrici

12) Messa a disposizione di attrezzature non conformi ai requisiti di sicurezza; violazione di obblighi su attrezzature, DPI e impianti elettrici indicati dall’art. 87, comma 2

13) Violazione di obblighi specifici relativi ad attrezzature, DPI e impianti elettrici indicati dall’art. 87, comma 3

14) Omessa redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)

15) Violazione degli obblighi principali in materia di cantieri, lavori in quota, scavi, ponteggi, demolizioni e opere provvisionali indicati dall’art. 159, comma 2, lett. a)

16) Violazione degli ulteriori obblighi tecnici in materia di cantieri indicati dall’art. 159, comma 2, lett. b)

17) Violazione degli obblighi relativi alla segnaletica di salute e sicurezza

18) Violazione degli obblighi di informazione, formazione e istruzioni sulla segnaletica

19) Violazione degli obblighi sulla movimentazione manuale dei carichi

20) Violazione degli obblighi di informazione, formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi

21) Violazione degli obblighi relativi ai videoterminali indicati dall’art. 178, comma 1, lett. a)

22) Violazione degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria e all’informazione/formazione per videoterminalisti

23) Violazione degli obblighi di valutazione dei rischi da agenti fisici

24) Violazione degli obblighi specifici di misurazione/programmazione relativi a rumore, vibrazioni e campi elettromagnetici

25) Omessa o carente valutazione dei rischi da agenti chimici, cancerogeni/mutageni/tossici per la riproduzione e amianto

26) Mancata indicazione delle misure preventive e protettive nella valutazione del rischio chimico

27) Violazione degli obblighi sostanziali in materia di agenti chimici, cancerogeni/mutageni/tossici per la riproduzione e amianto indicati dall’art. 262, comma 2, lett. a)

28) Violazione degli obblighi di informazione, formazione, sorveglianzasanitaria e gestione documentale indicati dall’art. 262, comma 2, lett. b)

29) Omessa valutazione del rischiobiologico

30) Violazione degli obblighi principali in materia di agentibiologici

31) Violazione degli obblighi di comunicazione e gestioneemergenze per agentibiologici

Violazione di disposizioni la cui sanzione è prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 12 mesi
Violazioni alle norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo Disposizioni indicate dall’art. 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956 12 mesi
Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Art. 22, comma 12, Dlgs. n. 286/1998 8 mesi
Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge n. 12/2002, convertito, alla legge n. 73/2002 6 mesi
Patente a crediti

mancanza della patente o del documento equivalente o patente con punteggio inferiore a 15 crediti

Articolo 27, comma 11, D.L.vo n. 81/2008 6 mesi
Riposo giornaliero

NB: solo qualora la violazione abbia interessato almeno il 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata

Articolo 7 – D.L.vo n. 66/2003 3 mesi
Riposo settimanale

NB: solo qualora la violazione abbia interessato almeno il 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata

Articolo 9 – D.L.vo n. 66/2003 3 mesi

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