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Pubblicato l’Avviso n. 1-2026 di Fondoprofessioni (2-2)

I destinatari dei piani formativi finanziati attraverso l’avviso n. 1/26 sono i dipendenti delle aziende e degli studi professionali aderenti a Fondoprofessioni.

Possono partecipare esclusivamente coloro che sono legati da un contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato o di apprendistato con l’ente proponente.

 

In aggiunta ai dipendenti, l’avviso prevede anche la possibilità di partecipazione come uditori da parte di altre figure professionali quali datori di lavoro, collaboratori coordinati o lavoratori con partita IVA.

Per questi soggetti non è previsto alcun incremento del contributo finanziario, in quanto il contributo è calcolato esclusivamente sui destinatari ammissibili, ossia sui dipendenti a tempo determinato, indeterminato o di apprendistato.

 

L’Ente proponente è la singola azienda e studio professionale che richiede contributi per la partecipazione del proprio personale ai corsi presenti all’interno di cataloghi formativi approvati dal Fondo, scegliendo tra le iniziative programmate.

 

Nel presente Avviso, l’Ente proponente coincide con l’Ente beneficiario.

 

L’ente proponente deve essere regolarmente aderente a Fondoprofessioni, attraverso la destinazione del contributo di cui all’art. 12, legge n. 160/1975, prima dell’avvio dell’attività formativa. Il Fondo non erogherà risorse in mancanza dei suddetti requisiti.

 

Ogni Ente proponente può presentare un solo piano formativo per ciascun avviso, con l’obiettivo di evitare la dispersione delle risorse e garantire che ogni azienda o studio possa beneficiare di un percorso formativo adeguato alle proprie specifiche necessità.

 

L’ente attuatore è inteso come il titolare del catalogo formativo accreditato. Tutti i cataloghi formativi dell’ente attuatore presentati e le eventuali integrazioni mensili di corsi, sono oggetto di valutazione qualitativa di conformità da parte di una Commissione, con successiva comunicazione/pubblicazione degli esiti da parte del Fondo.

Ogni ente attuatore può presentare progetti per un importo massimo di € 60.000 per sportello.

 

La gestione del piano da parte dell’ente attuatore comprende la progettazione dettagliata delle attività formative, la selezione dei destinatari, la pianificazione delle modalità di erogazione (sia in presenza che a distanza), nonché la verifica dei risultati raggiunti attraverso prove di valutazione degli apprendimenti.

Una volta completata l’attività formativa, l’ente attuatore ha l’obbligo di procedere con la rendicontazione delle spese sostenute e la documentazione delle attività svolte, fornendo un resoconto preciso delle risorse utilizzate, in linea con le procedure e i modelli forniti dal Fondo.

 

L’ente attuatore è tenuto a garantire il pieno rispetto delle tempistiche previste per la conclusione dei progetti formativi e la relativa rendicontazione.

 

Possono, inoltre, essere coinvolti altri soggetti, quali:

  • enti delegati, per attività specialistiche;
  • enti partner, per rafforzare il valore progettuale, senza regime di delega.

 

L’Avviso n. 1/2026 adotta un modello formativo strutturato nelle seguenti tre fasi obbligatorie, ciascuna orientata a garantire la qualità e la tracciabilità dei percorsi formativi, in linea con l’approccio dei costi standard:

  • definizione degli obiettivi,
  • valutazione
  •  

 

L’attestazione:

  • deve essere conforme al modello standard fornito dal Fondo, ma l’ente attuatore può personalizzarla per soddisfare eventuali esigenze specifiche legate al contesto formativo o agli obiettivi raggiunti;
  • ha valore non solo come riconoscimento del percorso formativo, ma anche come strumento utile per il miglioramento delle prospettive professionali dei partecipanti, rendendo concretamente applicabili le competenze acquisite nel contesto lavorativo.

 

Clicca qui per saperne di più

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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