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Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche (2-2)

Nella Gazzetta Ufficiale del 03 dicembre 2025, n. 281 – è stata pubblicata la legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”.

 

L’art. 21 interviene sull’art. 27-quater del Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. n. 286/1998) in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati.

In particolare, con la modifica del comma 6 si riduce da 90 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati da parte dello sportello unico per l’immigrazione (Carta blu UE).

Ai sensi del richiamato art. 27-quater, possono presentare domanda di nulla osta al lavoro i datori di lavoro che intendono assumere alle loro dipendenze per almeno sei mesi, lavoratori stranieri altamente qualificati in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • un titolo di studio di livello terziario che attesti il completamento di una qualifica professionale di livello post secondario di almeno 3 anni o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni (decreto Ministero Lavoro 08 gennaio.2018 istitutivo del quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nel Sistema nazionale di certificazione delle competenze);
  • possesso dei requisiti previsti per le professioni regolamentate;
  • qualifica professionale superiore attestata da un’esperienza quinquennale di livello paragonabile a quello terziario pertinenti al settore alla professione o all’offerta di lavoro;
  • qualifica professionale superiore attestata da 3 anni di esperienza professionale pertinente nei 7 anni precedenti alla presentazione dell’istanza per dirigenti o specialisti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Le domande devono essere presentate al competente Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it.

 

Non possono essere oggetto della procedura per ottenere il nulla osta al lavoro, seppure altamente qualificati i titolari di:

  • permesso di soggiorno rilasciato per protezione temporanea;
  • permesso di soggiorno per motivi umanitari;
  • permesso di soggiorno per protezione internazionale;
  • permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
  • permesso di soggiorno di lungo periodo.

Non possono aderire alla suddetta procedura i lavoratori che sono distaccati in Italia; che fanno ingresso in uno Stato Membro in virtù di accordi internazionali che agevolano l’ingresso per motivi commerciali o di investimento di persone fisiche; che hanno presentato istanza di nulla osta per ricerca scientifica; coloro che in qualità di familiari di cittadini dell’Unione, o in virtù di accordi conclusi tra un Paese Terzo e l’Unione, esercitano il diritto alla libera circolazione.

 

L’art. 22 modifica l’art. 8, Dlgs. n. 148/2015, che detta la disciplina sulle comunicazioni relative ad attività di lavoro dipendente o autonomo, svolta da lavoratori titolari di trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale al di fuori del rapporto di lavoro oggetto del trattamento.

In particolare, si introduce l’obbligo per il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale di informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un’attività lavorativa.

 

L’art. 23 proroga per il 2025 la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri), introdotto in via sperimentare, per il biennio 2023-2024, dalla legge n. 197/2022.

Com’è noto, l’art. 1, comma 344, legge di Bilancio 2023 definisce le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato come quelle attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese dai seguenti soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti alla prestazione LOAgri, quali:

  • disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali;
  • pensionati;
  • giovani con meno di 25 anni di età impegnati in un ciclo di studi;
  • detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà.

Il venire meno, nel corso della durata del rapporto lavorativo, dei suddetti requisiti soggettivi che legittimano la stipulazione di un contratto di LOAgri implica la risoluzione automatica dello stesso. In tali casi, è onere del lavoratore fornire tempestiva comunicazione al datore di lavoro.

Il contratto può avere una durata di 12 mesi, nel corso del quale possono essere espletate non più di 45 giornate lavorative.

Possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che operano nel settore economico dell’agricoltura e che sono iscritti, quali datori di lavoro agricoli, alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS.

A fronte della prestazione occasionale resa in ambito agricolo, il lavoratore ha diritto a un compenso calcolato in base alla retribuzione stabilita dai “contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, compenso che deve essere pagato direttamente dal datore di lavoro, mediante strumenti di pagamento tracciabili, quali:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

La retribuzione, pertanto, non può essere corrisposta al lavoratore in contanti.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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