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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice degli Incentivi

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2025, n. 286 è stato pubblicato il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante “Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160”.

Il provvedimento in specie – che entrerà in vigore dal 01 gennaio 2026 – si fonda su tre pilastri (digitalizzazione, semplificazione e trasparenza) e disciplina in modo organico tutte le fasi delle misure di sostegno: dalla programmazione alla progettazione, dall’attuazione alla pubblicità, fino alla valutazione dei risultati.

 

Il decreto si articola in 28 articoli, organizzati in cinque Capi, che ridisegnano l’intero ecosistema italiano delle agevolazioni.

Al riguardo:

  • l’art. 6 introduce il bando-tipo, che uniforma requisiti, criteri, modalità di accesso, istruttoria, cumulo, controlli, rendicontazione e revoca. Questa standardizzazione riduce la variabilità tra misure e rende più prevedibile il quadro regolatorio per imprese e consulenti;
  • si introduce anche un sistema rafforzato di controlli (art. 18), una disciplina rigorosa sul contrasto alla delocalizzazione (art. 16) e un quadro uniforme per le revoche (art. 17)

 

 Gli artt. 20 e 21 stabiliscono un sistema strutturato di monitoraggio basato sul CUP e una valutazione continua — ex ante, in itinere ed ex post — per misurare l’efficacia delle misure di sostegno.

 

Sono espressamente previsti più decreti attuativi, direttoriali e linee guida.

 

In particolare, un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni avrà ad oggetto:

  • il modello di Programma degli incentivi
  • le tempistiche per l’adozione
  • modalità di aggiornamento
  • format per la ricognizione degli incentivi regionali

da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice (quindi, entro fine aprile 2026).

 

Il Codice introduce, inoltre, oltre alla razionalizzazione normativa, importanti innovazioni operative, rendendo obbligatori:

  • processi digitali, affidati a piattaforme interoperabili;
  • semplificazione delle procedure, limitando la documentazione richiesta, fornendo il bando tipo per tutte le agevolazioni e automatizzando i controlli;
  • trasparenza, con obblighi di pubblicazione, CUP univoci e tracciamento completo degli incentivi.

 

Incentivi.gov.it e RNA diventeranno il punto di accesso unico per:

  • consultare gli incentivi;
  • verificare requisiti;
  • presentare le istanze;
  • monitorare l’avanzamento;
  • consultare valutazioni e risultati.

 

Vengono definite come nella tabella seguente le premialità e riserve per PMI, microimprese e categorie prioritarie

Categoria

Premialità/Riserva

PMI

≥ 60% delle risorse

Microimprese / lavoratori autonomi

≥ 25% delle risorse

Rating di legalità

Punteggio aggiuntivo o maggiorazione

Parità di genere

Premialità dedicata

 

 

Infine, una delle novità più attese riguarda i lavoratori autonomi, finalmente equiparati alle PMI per l’accesso agli incentivi.

L’art. 10 stabilisce che gli autonomi potranno di regola partecipare alle stesse condizioni delle PMI e saranno esclusi solo i requisiti non pertinenti alla loro attività.

Inoltre, i bandi dovranno garantire disposizioni specifiche per un accesso effettivo e non discriminatorio.

Clicca qui per saperne di più

 

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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