In data 19 luglio 2019 è stato siglato – tra Sistema Impresa con Fesica Confsal e Confsal Fisals, assistite da Confsal – l’Accordo di modifica ed integrazione al CCNL del 01 luglio 2013 per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi.
Di seguito, le novità più rilevanti in ambito normativo.
Dalla data della sottoscrizione dell’accordo 19 luglio 2019 sono iscritti al fondo tutti i dipendenti, impiegati e quadri, a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) sia a tempo pieno che parziale.
Il fondo è finanziato da un contributo obbligatorio pari ad € 12,00 mensili per ciascun iscritto (€ 10,00 a carico dell’azienda ed € 2,00 a carico del lavoratore).
Per il personale a tempo parziale, il contributo è dovuto nella misura intera.
Tali importi sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria.
Dal mese di agosto 2019 le aziende che non versano i contributi sono tenute ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari ad € 16,00, per 14 mensilità, rientrante nella retribuzione di fatto.
Per le aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo è inoltre dovuta una quota una tantum a carico dell’azienda pari a € 30,00 per ciascun lavoratore.
Per i Quadri il contributo obbligatorio annuo è pari ad € 406,00 per ciascun iscritto (€ 350,00 a carico dell’azienda ed € 56,00 a carico del lavoratore).
Per il personale a tempo parziale il contributo è dovuto nella misura intera.
Per i Quadri con contratto a tempo determinato la contribuzione è dovuta per l’intero anno solare in cui si svolge il rapporto di lavoro.
Per il primo anno il contributo deve essere versato interamente per la parte di competenza del dipendente, mentre può essere dilazionato per la parte di competenza dell’azienda (ad esclusione dell’anno 2019, per il quale la contribuzione è dovuta dal 01 gennaio 2019 per i quadri già in forza).
All’atto dell’iscrizione è inoltre dovuta una quota una tantum, non frazionabile, a carico dell’azienda pari a € 340,00 per ciascun lavoratore, non precedentemente iscritto al Fondo.
Le aziende che non versano i contributi sono tenute ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari ad € 37,00, per 14 mensilità, rientrante nella retribuzione di fatto.In alternativa l’azienda è tenuta ad assicurare ai dipendenti le medesime prestazioni sanitarie garantite dal F.AS.S.