Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con risposta ad Interpello del 01 settembre 2026, n. 1 – ha fornito dei chiarimenti ad Assodelivery, in merito alla corretta applicazione delle disposizioni di legge introdotte dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112, con riferimento alla disposizione che estende l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) ai committenti che si avvalgono dei c.d. riders operanti con contratti di lavoro autonomo occasionale o partita IVA.
Nel dettaglio, il MLPS ha chiarito che:
- la proroga di cui all’art. 15, comma 1-bis, decreto-legge n. 62/2026 effettua un differimento operativo dell’obbligo del committente di redigere e consegnare il LUL ai rider e deve intendersi applicabile al solo prospetto di competenza di luglio 2026; per le mensilità successive, tornano ad applicarsi le consuete tempistiche relative alla tenuta del LUL;
- in caso di differenza temporale tra il momento di esecuzione della prestazione del lavoratore autonomo e quello successivo di erogazione del compenso che può avvenire oltre il termine di elaborazione e stampa del LUL, l’obbligo normativo prevede la registrazione delle consegne nel LUL nel periodo in cui il lavoratore ha concretamente svolto la propria attività, a prescindere dall’effettivo pagamento. Le somme corrisposte devono essere registrate nel mese di effettiva erogazione secondo il principio di cassa (in tal senso, viene suggerito di indicare nel campo “note” del LUL il periodo di competenza a cui le somme erogate si riferiscono);
- nei mesi in cui il lavoratore autonomo non abbia effettuato attività, pur mantenendosi attivo il contratto, il committente è tenuto comunque a generare il prospetto paga con valori a zero in virtù della funzione di rendicontazione consuntiva dell’attività che è propria del LUL;
- nei casi in cui vi sia una pluralità di ordini di consegna da recapitare nello stesso luogo e nei confronti dello stesso acquirente, l’interpello stabilisce di calcolare le consegne prendendo a riferimento il sistema tariffario concretamente applicato: se è prevista una tariffa distinta per ciascun ordine, le registrazioni nel LUL saranno riportate come consegne separate. Se il compenso è unico per la totalità degli ordini consegnati in un’unica soluzione allo stesso destinatario, l’operazione può essere considerata come unica consegna.







