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Limiti ed opportunità nella stipula di contratti a termine nel settore dello spettacolo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialicon risposta ad Interpello del 02 ottobre 2019, n. 6, promosso da Confindustria Radio Televisioni – ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai limiti di utilizzabilità del DPR n. 1525/1963, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine anche nelle ipotesi di “preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell’articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”.
Andando nel dettaglio, il MLPS ha risposto alle seguenti due domande:

  • Nell’attuale ordinamento è consentita l’assunzione con contratto di lavoro stagionale di personale artistico, giornalistico, impiegatizio e/o operaio addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, secondo l’ipotesi prevista dal n. 49 dell’elenco allegato al DPR n. 1525/1963, ai fini della stipulazione di contratti di lavoro stagionali nel settore radiotelevisivo?
  • Può la contrattazione collettiva di individuare ulteriori ipotesi di stagionalità, in aggiunta a quelle attualmente previste dal richiamato DPR?
  • Con riferimento al primo quesito, il MLPS ha precisato che è consentita l’assunzione con contratto di lavoro stagionale non solo del personale artistico o giornalistico, ma anche di quello impiegatizio e operaio addetto ai singoli spettacoli o alla serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita nel settore radiotelevisivo, in quanto – nelle more dell’adozione del decreto ministeriale che ridefinisce le attività stagionali – continua a trovare applicazione il DPR n. 1525/1963 la cui finalità è quella di implementare le ipotesi di apposizione del termine nello specifico settore dello spettacolo, sia per il personale artistico e tecnico della produzione degli spettacoli, sia per il personale diverso (es.quello impiegatizio e operaio).
    Quanto al secondo quesito, il MLPS ha confermato che la contrattazione collettiva di settore, ex art. 51, Dlgs. 81/2015, può individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle del DPR citato alle quali non si applicano i limiti sui contratti a termine.

    https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/interpello-124-04-n-6-2019.pdf

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      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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