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I chiarimenti dell’INL sulle diverse modalità d’invio della comunicazione di attivazione del lavoro intermittente

L’Ispettorato Nazionale del Lavorocon Nota del 9 ottobre 2019, prot. n. 8716 – ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’invio tramite mail del modello UNI Intermittenti con cui il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica ogni chiamata del lavoratore.
Com’è noto, tra le modalità di trasmissione è contemplato l’invio tramite e-mail, seguendo le istruzioni fornite dal Ministero con il Manuale Utente “Guida all’invio Email Intermittenti” che spiega come compilare correttamente il modello in formato .pdf.

In ordine alle modalità di invio del modello, la funzionalità del sistema consente di utilizzare a scelta, tra:

  • applicazione desktop per e-mail: il sistema genera in automatico una e-mail con destinatario ed oggetto precompilati avente in allegato il modello convertito in formato .xml;
  • e-mail internet: utilizzando account e-mail (Gmail, Yahoo, Libero ecc.) si procederà al salvataggio del modello in formato .xml che dovrà essere allegato per l’invio al citato indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it.
  • Al riguardo, il Manuale Utenti specifica che è consentito, in quest’ultimo caso, effettuare l’invio via mail del modulo utilizzando la funzionalità “Allega a e-mail di Adobe Reader”.

    Sul tema, la Direzione Generale dei Sistemi Informativi ha precisato che “Ogni singolo modello permette la possibilità di comunicare fino ad un massimo di dieci lavoratori coinvolti, anche per periodi di chiamata di lavoro intermittente diversi”.
    Nelle more dell’eventuale integrazione delle indicazioni contenute nel Manuale da parte del Ministero del Lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha evidenziato tale criticità affinché ne tengano conto in sede di contestazione dell’illecito, ex art. 15, comma 3, Dlgs. n. 81/2015 (mancata comunicazione) provvedendo, ove necessario, ad interpellare la Direzione Generale Sistemi Informativi che gestisce il sistema onde avere conferma dell’effettività della comunicazione ove la stessa sia stata segnalata dal datore di lavoro come regolarmente effettuata nelle modalità sopra descritte.

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      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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