In data 23 ottobre 2019, il Senato – con 168 voti favorevoli e 110 contrari – ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, l’emendamento interamente sostitutivo del ddl di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (A.S. 1476).
Di seguito, le novità più rilevanti.
Nuove tutele per i riders – i riders che operano per le piattaforme digitali effettuando consegne a domicilio, occupati con rapporti di lavoro non subordinato, saranno soggetti a copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
I relativi oneri sono a carico totale dell’impresa datrice di lavoro che dovrà assicurare anche gli adempimenti a fini dell’assicurazione INAIL e i costi derivanti dalla normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.La retribuzione a base oraria viene riconosciuta sempre che il lavoratore accetti almeno una chiamata e può essere integrata da una quota erogata a cottimo.
I riders in possesso di un rapporto di collaborazione non dipendente beneficeranno di una presunzione assoluta di subordinazione, ex art. 2 D.Lgs. n. 81 del 2015, qualora le prestazioni fornite siano esclusivamente personali, ovvero senza l’ausilio di altri soggetti, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione).
Fondo per il diritto al lavoro dei lavoratori disabili – le aziende possono ricorrere al Fondo per il diritto al lavoro dei lavoratori disabili, per ottenere un inventivo in caso di assunzioni di tali tipologia di lavoratori; tale Fondo potrà essere alimentato anche da versamenti volontari da parte di soggetti privati ed effettuati a titolo gratuito.
Esonero dal versamento della contribuzione addizionale – sono esonerate dal versamento della contribuzione addizionale, in caso di ricorso all’intervento dell’integrazione salariale straordinaria, le imprese che:
Il testo del provvedimento passa ora all’esame della Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva.