ASSOLAVORO SERVIZI – con Circolare del 30 ottobre 2019, n. 11 – ha fornito dei chiarimenti sulla corretta disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione, dopo l’avvenuta sottoscrizione definitiva del CCNL delle Agenzie di Somministrazione avvenuta in data 15 ottobre 2019 (l’ACCR era stato sottoscritto il 21 dicembre 2018).
Con riferimento alla successione di contratti a termine, viene precisato che:
In merito alle proroghe, viene chiarito che:
a) il regime delle proroghe non incide né sulla causale (necessaria quando il contratto, con o senza proroga, supera i 12 mesi), né sulla durata del singolo contratto sempre pari a massimo 24 mesi, anche in caso di proroga;
b) la nuova disciplina si applica ai contratti a termine in essere e successivi al 21.12.2018, data di stipulazione dell’Accordo;
c) il regime generale delle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione è fissato in un numero massimo di 6 proroghe per ogni singolo contratto, nell’arco del limite legale di 24 mesi. Viene quindi mantenuto l’elemento differenziale e competitivo rispetto al contratto a termine “diretto”, il quale è prorogabile “per un massimo di quattro volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti”;
d) il numero complessivo delle proroghe è elevato a 8 in una serie di fattispecie esattamente individuate: