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Confermata la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro edili

In data 04 novembre 2019, nella sez. pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del 24 settembre 2019, recante “Determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile per l’anno 2019“.

Il provvedimento in specie conferma anche per il 2019 la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei suddetti datori di lavoro nella misura dell’11,50 % per l’anno 2019.

La riduzione ha effetto sull’ammontare delle contribuzioni dovute all’INPS diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Scopri i dettagli del Decreto Direttoriale del 24 settembre 2019.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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