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Fruizione congedi paternità alternativi all’indennità di maternità della lavoratrice madre

L’INPS – con Circolare del 18 novembre 2019, n. 140 – ha fornito alcune indicazioni operative in merito alla facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri, ex art. 40, Dlgs. n. 151/2001, anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma.

Al riguardo, l’INPS ha ricordato che la Cassazione – con sentenza n. 22177/2019 – ha affermato il principio secondo cui l’utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi spettanti per paternità non è alternativo alla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

Pertanto, nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi in esame (c.d. “per allattamento”) dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

L’Istituto, infine, ha chiarito che il padre lavoratore dipendente:

  • non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
  • non ha diritto alle ore, ex art. 41 Dlgs. n. 151/2001, riconosciute al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’art. 39 (quelle fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.

Scopri di più sulla Circolare n. 140.

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    CHI SONO I DESTINATARI?

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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