L’Agenzia delle Entrate – con Risposta ad Interpello del 26 novembre 2019, n. 499 – ha fornito chiarimenti in tema di ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta.
In particolare, un contribuente, nei primi mesi del 2019, ritenendo erroneamente di avere i requisiti per beneficiare del regime forfetario, ha emesso fatture, senza addebitare l’IVA e senza esporre la ritenuta d’acconto.
In tale evenienza, può rettificare l’errore adottando una delle seguenti modalità:
- emettendo e trasmettendo al committente note di variazione in aumento, ad integrazione delle fatture originarie, addebitando a titolo di rivalsa l’IVA da versare all’erario ed esponendo la ritenuta d’acconto;
- emettendo e trasmettendo al committente note di variazione in diminuzione a storno delle fatture originarie ed emettendo nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, addebitando a titolo di rivalsa l’IVA da versare all’erario ed esponendo la ritenuta d’acconto.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento in commento, ha specificato che nel caso in cui il sostituto d’imposta ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.
L’onere del versamento della ritenuta d’acconto, infatti, è in capo al sostituto d’imposta.
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