La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro – con approfondimento del 25 novembre 2019 – ha reso noti i requisiti per accedere all’incentivo occupazionale in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza.
Com’è noto, sono ammessi all’incentivo i rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato (anche in somministrazione), compresi l’apprendistato e i rapporti di lavoro dipendente dei soci di cooperativa. Restano esclusi i rapporti di lavoro intermittente, di lavoro domestico, quelli dirigenziali nonché le prestazioni di lavoro occasionale.
L’incentivo può essere mantenuto, in misura proporzionalmente ridotta, allorquando il rapporto di lavoro, inizialmente stipulato a tempo pieno, sia poi trasformato in rapporto part-time nei casi previsti dall’art. 8, Dlgs. n. 81/2015.
La fruibilità dell’incentivo è soggetta:
L’agevolazione è riconosciuta mensilmente per un periodo pari a quello ancora spettante al percettore di RDC alla data dell’assunzione, con un minimo di cinque mesi, che divengono invece il periodo massimo quando il lavoratore assunto percepisca il RDC in regime di rinnovo.
Il provvedimento, inoltre, affronta le criticità inerenti:
a) la portabilità e la cumulabilità con altri incentivi;
b) le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive e ad esempi di calcolo.
Vai sul sito Consulenti del Lavoro per leggere l’approfondimento