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La nuova utility INPS per la richiesta di ANF

L’INPS – con Messaggio del 6 dicembre 2019, n. 4583 – ha reso nota la nuova funzionalità per la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.

Con riguardo alle nuove utility, vengono apportate le seguenti modifiche:

  • è stata modificata la ricerca puntuale, in analogia a quella massiva: l’utente dovrà indicare il singolo mese e la procedura restituirà l’intero periodo ANF all’interno del quale il mese richiesto rientra;
  • è stata attivata la funzionalità di notifica per e-mail degli esiti delle elaborazioni massive per gli utenti che hanno sottoscritto il servizio, per cui, nei casi di ricerche che sono terminate con un file .xml, l’esito sarà notificato per e-mail/PEC;
  • è stata aggiunta in homepage la sezione “News” per fornire agli utenti gli aggiornamenti più urgenti prima della pubblicazione del Messaggio in commento;
  • è stata aggiunta una nota alla voce “Importo massimo mensile” in cui viene precisato che il valore mensile mostrato è al netto di eventuali trattamenti di famiglia dichiarati nella domanda ANF/DIP;
  • nella ricerca massiva è stata aggiunta la sezione “Utilità”, dalla quale è possibile scaricare i file .zip delle richieste massive multiple terminate con file .xml ed è stata aggiunta una icona che identifica le richieste per le quali è stato scaricato il file .xml;
  • è stata modificata la data minima selezionabile: Giugno 2014;
  • sono stati dettagliati i messaggi utente in caso di domanda ANF non presente perché “In istruttoria” o “Respinta”.
  • L’Istituto, inoltre, ricorda che la domanda di ANF deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

  • WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio è disponibile dal 1 aprile 2019;
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN;
  • Datore di lavoro, previa delega del lavoratore e dei suoi familiari o direttamente o per il tramite dei soggetti, ex legge n. 12/1979.
  • Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale.

    Vai sul sito dell’INPS per saperne di più

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      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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