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Legittima geolocalizzazione dei lavoratori – l’intervento dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavorocon parere del 12 novembre 2019, prot. n. 9728 – si è espresso in merito alla liceità ex art. 4, legge n. 300/1970 di una app fornita a drivers che si occupano di consegne a domicilio sul territorio nazionale per diverse imprese fornitrici di trasporto/corriere per conto di un’unica società.

Nello specifico l’app in specie:

  • consente ai lavoratori la visualizzazione dell’elenco delle consegne da effettuare durante la giornata lavorativa ai clienti della committente;
  • consente al datore di lavoro dei drivers ed alla società committente di conoscere in tempo reale la correttezza e tempestività delle consegne;
  • monitora in tempo reale le consegne/resi rimanenti durante la giornata;
  • acquisisce una reale ed evidente prova in caso di controversia con il cliente.
  • Al riguardo, l’INL ha ritenuto legittima l’installazione da parte dell’azienda di un applicativo software sugli smartphone assegnati ai lavoratori che effettuano consegne a domicilio sul territorio nazionale per diverse imprese fornitrici di trasporto/corriere per conto di un’unica società. Quest’ultima, però, dovrà:

  • dare apposita informativa scritta ai lavoratori sulle modalità di funzionamento dell’app, sull’effettuazione dei controlli e sulla conservazione dei dati raccolti;
  • effettuare, prima dell’installazione, la valutazione d’impatto della protezione dei dati;
  • verificare che l’accesso ai dati raccolti dall’applicativo – consentito solo per le finalità sopra rappresentate, da parte dei soggetti incaricati – venga tracciato tramite apposite funzionalità che consentano di sapere a quali dati si accede e la relativa motivazione;
  • garantire che la conservazione dei dati avvenga per un periodo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti.
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      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

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      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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      A carico dell’azienda ospitante.

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      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

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      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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