La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato le FAQ inerenti i tirocini extracurriculari, aggiornate al 30 ottobre 2019.
Di seguito, alcuni spunti interessanti.
Nel calcolo della forza lavoro per l’individuazione del numero di tirocini attivabili in azienda devono essere computati anche gli apprendisti.
Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è computato qualora la durata sia sufficiente a coprire l’intera durata del tirocinio.
I dipendenti con contratto di lavoro subordinato part-time sono inclusi nel computo per la determinazione del numero di tirocini attivabili in azienda, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla regolazione regionale.
Ai fini del computo tali rapporti sono da considerarsi in proporzione alle ore previste dal contratto individuale di lavoro, nel rispetto dei criteri ex art. 9, Dlgs. n. 81/2015.
Non sono previsti limiti all’attivazione di tirocini extra-curriculari, autofinanziati, in funzione del rapporto di parentela o affinità tra i soggetti coinvolti.
Diversamente, si segnala che nel caso di tirocini finanziati con risorse pubbliche, di norma non è possibile instaurare il tirocinio se tra il tirocinante e il titolare dell’impresa ospitante sussiste un vincolo di parentela.
Non è possibile attivare un tirocinio se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizio) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l’attivazione del tirocinio, salvo diverse disposizioni della regolazione regionale di riferimento.
È possibile sospendere il tirocinio, conformemente con quanto disposto dalla regolazione regionale di riferimento, nelle seguenti ipotesi:
Le regolazioni regionali possono prevedere ulteriori ipotesi di sospensione.
Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
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