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Assegno di ricollocazione: ammontare e criteri di riconoscimento (parte 3)

L’Assegno di ricollocazione ha due possibili importi, sulla base del conseguimento del risultato. Andando nel dettaglio:

  • in caso di conseguimento del risultato occupazionale, l’importo dell’AdR varia da un valore minimo a un valore massimo a seconda dell’indice di profilazione (grado di svantaggio) e della tipologia di contratto (se a termine o no e in proporzione all’eventuale percentuale di part time, se superiore al 50%);
  • solo in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale e a determinate condizioni descritte di seguito, l’importo dell’AdR è limitato ad una quota fissa, denominata Fee4Service, e correlata alle azioni minime realizzate nell’attivare il soggetto nel percorso di ricollocazione.
  • Il raggiungimento dell’obiettivo occupazionale è reso possibile anche attraverso la proroga del rapporto di lavoro o la sua trasformazione.

    Ai fini della determinazione dell’Assegno in caso di successo occupazionale:

  • l’indice di profilazione è costituito da un valore compreso tra 0 (probabilità nulla di restare disoccupato nei successivi 12 mesi) e 1 (probabilità totale di restare disoccupato nei successivi 12 mesi);
  • l’ammontare dell’AdR varia quindi tra un minimo e un massimo secondo una funzione continua:

    a) a seconda del valore dell’indice di profilazione;
    b) a seconda del tipo di contratto alla base del rapporto di lavoro.

    Nella tabella che segue, i valori minimi e massimi dell’AdR riconoscibili in caso di risultato occupazionale:

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      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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      A carico dell’azienda ospitante.

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      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

      QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

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      A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

      A carico dell’azienda ospitante.

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      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

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      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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      L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

      A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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