Come detto nei precedenti articoli, l’Assegno di ricollocazione ha due possibili importi, sulla base del conseguimento del risultato: in caso di conseguimento del risultato occupazionale, l’importo dell’AdR varia da un valore minimo a un valore massimo a seconda dell’indice di profilazione (grado di svantaggio) e della tipologia di contratto (se a termine o no e in proporzione all’eventuale percentuale di part time, se superiore al 50%).
Le tipologie di contratto per i quali si riconosce l’esito occupazionale sono le seguenti:
Il diritto al corrispettivo è maturato ad assunzione avvenuta, ed è corrisposto nel modo seguente:
In caso di mancata conservazione del posto di lavoro – fatto salvo il licenziamento per giustificato motivo e/o dimissioni, per il periodo minimo richiesto (12 mesi nel caso di contratto a tempo indeterminato, 6 o 3 mesi per i contratti a termine, a seconda della relativa durata) – si provvederà al recupero, anche mediante compensazione, delle seguenti percentuali dell’importo:
Ai fini dell’ammissibilità del rimborso, i documenti oggetto di verifica on desk che devono essere caricati dai soggetti competenti nel portale MyANPAL sono i seguenti:
Con successivo provvedimento, finalizzato alla messa online delle apposite funzionalità del portale MyANPAL, saranno specificate le procedure di riconoscimento dell’AdRdC sia in caso di successo occupazionale, sia nel caso del Fee4Service, attraverso un processo informatizzato.