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Ultimi giorni per l’invio del prospetto informativo disabili (parte 1)

Entro il prossimo 31 gennaio, ex art. 9, comma 6, legge n. 68/1999, i datori di lavoro pubblici e privati che occupano, a livello nazionale, 15 o più dipendenti, dovranno inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il prospetto informativo disabili.

La procedura – esclusivamente con modalità telematica – è presente sul sito www.cliclavoro.gov.it, previa registrazione (percorso: Aziende > Adempimenti > Prospetto informativo).

Il datore di lavoro dovrà indicare la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili per la quota riservata ai lavoratori disabili. In particolare, andrà indicato il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e il nominativo dei lavoratori computabili nella quota di riserva, eventuali posti di lavoro e mansioni disponibili per tale categoria di lavoratori.

La finalità è quella di condividere, con il Centro per l’ImpiegoUfficio Collocamento mirato, tutte le informazioni utili per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi adeguati alle necessità ed alle caratteristiche delle aziende e delle persone destinatarie dell’agevolazione.

Il calcolo dell’organico aziendale, sul quale quantificare la quota di riserva, va effettuato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione del prospetto informativo.

A mente dell’art. 3, legge n. 68/1999, la quota di riserva è proporzionata al numero dei dipendenti e prevede l’occupazione di:

  • 1 lavoratore disabile, se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti a tempo indeterminato;
  • 2 lavoratori disabili, se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti a tempo indeterminato;
  • 7% dei lavoratori occupati, se l’azienda occupa più di 50 dipendenti a tempo indeterminato.
  • La compilazione e l’invio del Prospetto in commento non è obbligatoria:

  • nel caso in cui non vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all’ultimo prospetto inviato (gennaio 2019), tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva;
  • in caso di insorgenza di nuovi obblighi di assunzione, ex art. 9, comma 1, legge n. 68/1999. In tale ipotesi scatta, nei sessanta giorni dal verificarsi della scopertura, soltanto l’obbligo di invio della richiesta di assunzione, e non già quella di invio del prospetto.
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      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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