L’INPS – con Circolare del 14 febbraio 2020, n. 26 – ha illustrato la disciplina prevista dalla Legge di Bilancio 2020, che ha esteso l’assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, prevedendo:
- una modulazione dell’importo spettante per fascia ISEE;
- una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo.
Per il 2020, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, a differenza degli scorsi anni, l’assegno di natalità potrà ugualmente essere corrisposto, ma nella misura minima di:
oppure
L’importo dell’assegno potrà successivamente essere integrato della differenza eventualmente spettante, in seguito alla ricezione da parte dell’INPS della dichiarazione ISEE mancante.
La domanda di assegno deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica e, di norma, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.
Il modulo “SR163” può essere trasmesso, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità, con una delle seguenti modalità:
- allegato in procedura mediante l’apposita funzione “gestione allegati”;
- trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
- trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Struttura INPS territorialmente competente;
- consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente.