Viale Castrense, 8 - 00182 Roma (RM)
Via Pignatelli Aragona, 82 - 90141 Palermo (PA)

+39 06 70702121
+39 342 6488903

apl@solcosrl.it

Omissione del versamento dei contributi alla previdenza complementare e mancata fruizione di sgravi occupazionali

L’Ispettorato Nazionale del Lavorocon Parere del 17 febbraio 2020, prot. n. 1436 – ha affrontato la tematica dell’omesso versamento, da parte del datore di lavoro, della quota contributiva ai fondi di previdenza complementare.
Al riguardo, l’INL ha chiarito che l’ipotesi del mancato versamento di parte dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto integra un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che “dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un Fondo di previdenza complementare ed aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo”: pertanto, il lavoratore potrà agire davanti al giudice civile per la tutela della propria posizione contrattuale.

L’Ispettorato ha, poi, ribadito che il contributo alla previdenza complementare ha natura esclusivamente previdenziale, quale contributo a carico del datore di lavoro dovuto non nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del fondo che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione: da ciò discende la preclusione di adozione della diffida accertativa, ex art. 12, Dlgs. n. 124/2004 (che fa riferimento ai crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro).

In tali casi, piuttosto, si configura anche un’ipotesi di violazione dell’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, secondo il quale “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge (…)”.

Pertanto, laddove il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi al fondo di previdenza complementare e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo omettendo i versamenti dovuti al Fondo di garanzia, si configura una violazione di legge che legittima il recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti, ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006.

Visita il sito dell’INL per leggere di più

Condividi:

Ti potrebbero interessare:

Imprese Rosa

Al via l’Avviso sulle Imprese Rosa nella regione Lazio

La Regione Lazio – con Determinazione Direttoriale del 23 luglio 2024, n. G09857 – ha approvato “IMPRESA ROSA REGIONE LAZIO – Contributi per incentivare l’adozione di sistemi di gestione sulla parità di genere da parte delle Micro e Piccole Imprese del Lazio”. L’Avviso prevede: il

Sul programma GOL urge un bagno di realta

Sul programma GOL urge un bagno di realtà

Due letture hanno colpito la mia attenzione questa settimana, entrambe relative al Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL, che è parte delle riforme previste dal PNRR); in particolare, un articolo de Il Fatto Quotidiano e un’interessante ricerca del consulente di orientamento Leonardo Evangelista, che hanno confermato

Firmato il rinnovo del CCNL Turismo Confcommercio

Firmato il rinnovo del CCNL Turismo Confcommercio (2-2)

In data 05 luglio 2024 è stato sottoscritto – tra FEDERALBERGHI, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL – l’accordo di rinnovo del CCNL 18 gennaio 2014 per i dipendenti di aziende del settore del turismo, scaduto il 31

Contattaci

    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.