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Le novità 2020 sul congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti

L’INPS – con Messaggio del 21 febbraio 2020, n. 679 – ha reso note le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, che si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2020.

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il quinto mese di vita del bambino ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità. Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

Nel 2020 la durata del congedo obbligatorio è aumentata a sette giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.
In questo caso sarà il datore di lavoro a comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite, direttamente attraverso il flusso Uniemens.

In merito al congedo facoltativo, la fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre; Anche il congedo facoltativo è stato prorogato, per l’anno 2020: la relativa fruizione è ammessa previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Infine l’INPS ha precisato che per le nascite e le adozioni o affidamenti avvenute nell’anno solare 2019, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a cinque soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2020.

Leggi subito di più sul congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti nel Messaggio n.679.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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