Il Ministero dello Sviluppo Economico – con Nota del 10 gennaio 2020, prot. n. 5457 – ha precisato che i regolamenti delle cooperative non possono prevedere l’automatica esclusione del socio in ragione della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi ragione o causa non riconducibile a inadempimento o colpa del socio: al riguardo, viene ricordato che il rapporto di lavoro è strumentale al vincolo associativo e quindi, la risoluzione di quest’ultimo per recesso o esclusione, comporta anche l’estinzione dei rapporti di lavoro venendo meno il rapporto di collaborazione e fiducia fra le parti.
Rimane, comunque, salva la legittimità della cooperativa di adottare il provvedimento di esclusione del socio lavoratore che consegua alla cessazione del rapporto di lavoro per:
- giusta causa;
- giustificato motivo soggettivo;
- mancato superamento del periodo di prova;
- perdita di appalto da parte della cooperativa con conseguente assunzione del socio presso diverso datore di lavoro, in quanto non più presenti i requisiti per la partecipazione allo scambio mutualistico;
- dimissioni del socio (che configurino il disinteresse allo scambio mutualistico).
ovvero, qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro.
In tutti i casi in cui lo statuto e/o il regolamento ex legge n. 142/20201 della cooperativa sottoposta a vigilanza contengano la previsione dell’automatica esclusione del socio in ragione della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi ragione o causa non riconducibile a inadempimento o colpa del socio, il revisore dovrà irrogare diffida a espungere la previsione.