Nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
Il provvedimento in specie – ad integrazione del DPCM del 1 marzo 2020 (e del relativo decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6) – prevede, da un punto di vista lavoristico, le seguenti misure per i datori di lavoro:
- il lavoro agile – per tutta la durata dello stato di emergenza (fino al 31 luglio 2020), può essere adottato dai datori di lavoro per tutti i rapporti di lavoro subordinato anche in assenza di accordi individuali (gli obblighi di informativa, ex art. 22, legge n. 81/2017, possono essere assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL);
- la certificazione medica per i lavoratori sottoposti in quarantena deve essere indirizzata dagli operatori di sanità pubblica all’NPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale/pediatra.