L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 4 marzo 2020, prot. n. 1981 – ha fornito indicazioni operative con riferimento al rapporto tra l’attività di vigilanza ispettiva e quella di certificazione dei contratti.
Nel dettaglio, l’INL ha esaminato i vizi formali durante l’avvio del procedimento ed i casi di falsa certificazione o di rilascio della stessa da parte di soggetti non abilitati, precisando che se l’ispezione riguarda un contratto certificato deve essere adottato il verbale di contestazione, ma l’efficacia del disconoscimento è subordinata o al tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione di certificazione o alla contestazione in sede giudiziale.
In caso di dubbi in ordine all’autenticità̀ degli atti prodotti, il personale ispettivo può richiedere alle Commissioni un riscontro in merito all’instaurazione e alla conclusione della procedura di certificazione esplicitando, allo stesso tempo, che resta impregiudicata, ove ne ricorra il caso, ogni ulteriore valutazione in ordine alla legittimità̀ dell’organo di certificazione.
Nel caso di erronea qualificazione del contratto l’Ufficio dovrà̀ porre particolare attenzione agli elementi istruttori raccolti, atteso che la volontà̀ delle parti, espressa con la stipula del contratto e consolidata dal provvedimento di certificazione, potrà̀ essere confutata solo da elementi probatori di chiaro ed evidente segno contrario. Va peraltro sottolineato che, data la formulazione dell’art. 80, comma 1, è consentito solo alle parti del contratto impugnare il provvedimento di certificazione per vizi del consenso.
Il provvedimento di certificazione può̀ essere impugnato, in via esclusiva, dinanzi al TAR competente per territorio per vizi attinenti al procedimento o per eccesso di potere, nel consueto termine decadenziale di 60 giorni.
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