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Le indicazioni dell’INL sull’attività ispettiva e la certificazione dei contratti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con Nota del 4 marzo 2020, prot. n. 1981 – ha fornito indicazioni operative con riferimento al rapporto tra l’attività di vigilanza ispettiva e quella di certificazione dei contratti.

Nel dettaglio, l’INL ha esaminato i vizi formali durante l’avvio del procedimento ed i casi di falsa certificazione o di rilascio della stessa da parte di soggetti non abilitati, precisando che se l’ispezione riguarda un contratto certificato deve essere adottato il verbale di contestazione, ma l’efficacia del disconoscimento è subordinata o al tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione di certificazione o alla contestazione in sede giudiziale.

In caso di dubbi in ordine all’autenticità̀ degli atti prodotti, il personale ispettivo può richiedere alle Commissioni un riscontro in merito all’instaurazione e alla conclusione della procedura di certificazione esplicitando, allo stesso tempo, che resta impregiudicata, ove ne ricorra il caso, ogni ulteriore valutazione in ordine alla legittimità̀ dell’organo di certificazione.

Nel caso di erronea qualificazione del contratto l’Ufficio dovrà̀ porre particolare attenzione agli elementi istruttori raccolti, atteso che la volontà̀ delle parti, espressa con la stipula del contratto e consolidata dal provvedimento di certificazione, potrà̀ essere confutata solo da elementi probatori di chiaro ed evidente segno contrario. Va peraltro sottolineato che, data la formulazione dell’art. 80, comma 1, è consentito solo alle parti del contratto impugnare il provvedimento di certificazione per vizi del consenso.

Il provvedimento di certificazione può̀ essere impugnato, in via esclusiva, dinanzi al TAR competente per territorio per vizi attinenti al procedimento o per eccesso di potere, nel consueto termine decadenziale di 60 giorni.

Clicca e collegati al sito dell’Ispettorato per saperne di più

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.