Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2020, n. 64 è stato pubblicato il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
Il provvedimento (che produce effetti dal 12 marzo fino al 25 marzo 2020) dispone, per l’intero territorio nazionale, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) nonché le attività relative ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Le pubbliche amministrazioni devono assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi, e devono individuare le attività indifferibili da rendere in presenza.
Per tutte le attività non sospese si invita, tra l’altro, al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile e, per le attività produttive, si raccomanda:
- l’incentivo delle ferie;
- l’incentivo dei congedi retribuiti per i dipendenti;
- l’utilizzo degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.