L’INPS – con Messaggio del 20 marzo 2020, n. 1288 – ha pubblicato l’abstract delle nuove prestazioni di sostegno al reddito, introdotte dal decreto legge n. 18/2020.
Con riferimento alla cd. indennità COVID-19 (indennità prevista per il mese di marzo 2020 di importo pari ad € 600, non soggetta ad imposizione fiscale) viene ribadito che possono accedervi:
- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, ex art. 53, comma 1, TUIR, iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
- i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, tali categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati al sito www.inps.it.
Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.